Art. 1
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L'esercizio provvisorio delle ferrovie dell'Alta Italia e delle ferrovie Romane, assunto dal Governo in forza delle leggi 8 luglio 1878, num. 4438 (Serie 2ª), e 25 dicembre 1881, num. 545 (Serie 3ª), sara' continuato colle norme delle leggi stesse dal 1° gennaio al 31 dicembre 1883.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1882 al 16 dicembre 2009
