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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]L'esercizio provvisorio delle Strade Ferrate dell'Alta Italia e delle Strade Ferrate Romane, assunto dal governo in forza delle leggi 8 luglio 1878, n. 4438 (Serie 2ª), e 25 dicembre 1881, n. 545 (Serie 3ª), sara' continuato colle norme delle leggi stesse dal 1° luglio al 31 dicembre 1884.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 30 giugno 1884.
[9]UMBERTO.
[10]Genala. A. Magliani.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Ferracciu'.
Testo in vigore dal 2 luglio 1884 al 16 dicembre 2009
