Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1881 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Nel bilancio di prima previsione dell'entrata dello Stato Per l'anno 1882 sara' iscritto, al Capitolo Proventi delle strade ferrate di proprieta' dello Stato, il presunto reddito netto delle ferrovie Romane, quale risultera' dal bilancio speciale degli introiti e delle spese delle stesse ferrovie pel detto anno, da allegarsi allo stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici.
[2]L'Amministrazione delle ferrovie Romane disporra' affinche', assicurate le esigenze del servizio, la Cassa centrale versi alla fine d'ogni mese nelle Tesorerie dello Stato le somme disponibili. Le situazioni mensili della Cassa centrale e le contabilita' mensili dei diversi servizi saranno trasmesse dalla ragioneria dell'Amministrazione ferroviaria alla Corte dei conti.
[3]Il bilancio consuntivo della gestione delle ferrovie predette, accompagnato da una relazione della Ragioneria, sara' annualmente sottoposto all'approvazione della Corte dei conti.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1881 al 16 dicembre 2009
