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[1]Nulla sara' innovato, fino all'approvazione degli stati di prima previsione predetti, negli organici, stipendi ed assegnamenti approvati colla legge del bilancio definitivo 1882, pei Ministeri degli Affari Esteri, dell'Interno, della Istruzione Pubblica, della Marina ed Amministrazioni dipendenti, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 18 marzo 1883.
[4]UMBERTO.
[5]A. Magliani.
[6]Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Testo in vigore dal 20 marzo 1883 al 16 dicembre 2009
