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Fino all'approvazione degli stati di prima previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri degli Affari Esteri, dell'Interno, dell'Istruzione Pubblica e della Marina pel 1883, e non oltre il mese di aprile 1883, il Governo del Re e' autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformita' dei detti stati di prima previsione, presentati il 25 novembre 1882, colle variazioni successive, sino a quella del 16 febbraio p. p., e secondo le disposizioni, i termini e le facolta' contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione.
Testo in vigore dal 20 marzo 1883 al 16 dicembre 2009
