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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]II Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]La facolta' concessa colla legge 3 luglio 1921, numero 846, per l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-922, e' prorogata sino a che il bilancio stesso non sia approvato per legge e in ogni modo non oltre il 31 dicembre 1291.1
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 31 luglio 1921.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Torretta.
[11]Visto, Il guardasigilli: Rodino'.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 gennaio 1922, n. 4
1La L. 5 gennaio 1922, n. 4 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine indicato dalla legge 31 luglio 1921, numero 1014, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1921-922, e' prorogato sino a che gli stati stessi non siano approvati per legge".
Testo in vigore dal 31 gennaio 1922 al 16 dicembre 2009
