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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'
[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[4]RE D'ITALIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[8]Articolo unico
[9]L'autorizzazione conferita al Governo del Re colla legge 12 luglio 1916, n. 813, e' prorogata sino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1916-1917 e non oltre il 30 giugno 1917 secondo le disposizioni, i termini e le facolta' contenuti nel relativo disegno di legge presentato alla Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 1915.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 4 gennaio 1917.
[12]TOMASO DI SAVOIA.
[13]Sonnino.
[14]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1917 al 16 dicembre 2009
