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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'
[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[4]RE D'ITALIA
[5]Che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo dell'emigrazione per l'esercizio finanziario 1917-918, sino a quando i medesimi non siano approvati per legge.
[6]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[7]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
[8]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[9]Articolo unico.
[10]Il termine indicato dalla legge 28 ottobre 1917, n. 1775, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'anno finanziario 1917-918, e' prorogato sino a che gli stati medesimi non siano approvati per legge.
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 3 gennaio 1918.
[13]TOMASO DI SAVOIA.
[14]Sonnino.
[15]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.
Testo in vigore dal 10 gennaio 1918 al 16 dicembre 2009
