Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 luglio 1919 al 14 gennaio 1920. Leggi il testo vigente →

Il termine indicato dalla legge 26 giugno 1919, numero 1005, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1919-920, e' prorogato sino a che gli stati medesimi siano approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1919; ed e' altresi' prorogata, fino a tale data, l'autorizzazione a provvedere i mezzi straordinari per fronteggiare ogni eventuale deficienza di bilancio.

Testo in vigore dal 28 luglio 1919 al 14 gennaio 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1919-07-27;1255~art1 · fonte del testo

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