Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 maggio 1882 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]UMBERTO I
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Il Governo del Re ha facolta' di prorogare non oltre il 30 giugno 1883:
[8]1. Il trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia ed il Belgio del 9 aprile 1863;
[9]2. Il trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Gran Bretagna del 6 agosto 1863;
[10]3. Il trattato di commercio del 31 dicembre 1865 e la convenzione di navigazione del 14 ottobre 1867 fra l'Italia e la Germania;
[11]4. La convenzione di commercio fra l'Italia e Svizzera del 28 gennaio 1879;
[12]5. Il trattato di commercio e di navigazione del 27 febbraio 1870 fra l'Italia e la Spagna.
[13]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[14]Data a Roma, addi' 30 maggio 1882.
[15]UMBERTO.
[16]Mancini. A. Magliani. Berti.
[17]Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Testo in vigore dal 31 maggio 1882 al 9 maggio 2025
