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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Il termine di un biennio fissato dall'art. 30, comma 3° della legge 6 luglio 1912, n. 733, per la cessazione delle spese a carico dello Stato pel personale dei convitti annessi ai RR. conservatori di musica in Palermo e Parma, e' prorogato di un altro triennio a partire dal 6 luglio 1914.

[7]In conseguenza di cio' restano prorogato per ugual termine tutte le disposizioni della stessa legge, compresavi la tabella transitoria ad essa allegata, emanate in applicazione della cessazione suddetta.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 27 agosto 1914.

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]SALANDRA - DANEO.

[12]Visto, Il guardasigilli: DARI.

Testo in vigore dal 29 settembre 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-08-27;1029~art1 · fonte del testo

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