Art. 1
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[1]UMBERTO I
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Il termine di un anno, stabilito dall'articolo 17 della legge 11 dicembre 1878, num. 4642, per presentare un progetto di legge, che ripartisca in diversi esercizi le spese da farsi per il bonificamento dell'Agro Romano, e' prorogato al 31 dicembre 1880.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 29 gennaio 1880.
[10]UMBERTO.
[11]A. Baccarini. L. Miceli.
[12]Visto - Il Guardasigilli T. Villa.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1880 al 16 dicembre 2009
