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L'art. 4, n. 6, della legge 22 aprile 1869, n. 5026, e' applicabile ai contratti per la vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico di Roma pei quali e' avvenuta o avverra' una deserzione d'asta, derogandosi, in questa parte, alle disposizioni della legge 15 agosto 1867, n. 3848, estesa alla provincia di Roma, coll'articolo 1 della citata legge 19 giugno 1873.
Testo in vigore dal 10 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
