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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il beneficio dell'esenzione decennale accordata dagli articoli 6 e 7 della legge 3 luglio 1904, n. 320, concernente provvedimenti per la citta' di Roma, e' concesso ai fabbricati la cui costruzione sara' iniziata entro tre anni e compiuta non oltre sei dalla data della pubblicazione della presente legge, e lo stesso trattamento e' esteso anche ai fabbricati la cui costruzione e' stata o sara' iniziata dall'11 luglio 1910 fino al giorno di pubblicazione della presente legge.
[7]Con speciale regolamento saranno stabilite le norme perche' ai fabbricati, per i quali si chiede l'esonero decennale, non siano fatte, anche per l'ampiezza dei cortili e delle aree, condizioni edilizie od igieniche piu' onerose di quelle richieste per altri fabbricati.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 9 aprile 1911.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Facta.
[12]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 18 aprile 1911 al 16 dicembre 2009
