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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' prorogato al 1° gennaio 1886 il termine stabilito colla legge 22 marzo 1883, n. 1251, per la cessione od alienazione, giusta l'articolo 10 della legge 29 gennaio 1880, n. 5253, dei canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni non affrancate in confronto del Demanio, del Fondo per il culto e del Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma: ferma restando la disposizione contenuta nella seconda parte dell'articolo unico della citata legge 22 marzo 1883. 1
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 31 dicembre 1884.
[9]UMBERTO.
[10]A. Magliani. E. Pessina.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Pessina.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 marzo 1886, n. 3716
1La L. 7 marzo 1886, n. 3716 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' accordata un'ultima e definitiva proroga, sino al 1° gennaio 1888, al termine stabilito colla legge 31 dicembre 1884, n. 2851, per la cessione od alienazione, giusta l'art. 10 della legge 29 gennaio 1880, numero 5253, dei canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni non affrancate in confronto del Demanio, del Fondo per il Culto e dell'azienda per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma, ferma restando la disposizione della seconda parte dell'articolo unico dell'altra legge del 22 marzo 1883, n. 1251, riguardante l'affrancazione delle dette prestazioni".
Testo in vigore dal 1 aprile 1886 al 16 dicembre 2009
