Art. 1
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I termini fissati dall'articolo 38 del Regio decreto 20 novembre 1865, n. 2606, pubblicato nella provincia romana col Regio decreto 27 novembre 1870, n. 6030, e prorogati coll'articolo 1 della legge 19 marzo 1873, numero 1281, a tutto giugno 1874, sono nuovamente prorogati per la detta provincia a tutto il dicembre 1875.
Testo in vigore dal 19 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
