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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il termine per l'espletamento dei procedimenti di responsabilita' per recuperi, a norma delle leggi 18 luglio 1920, n. 1005, e 29 dicembre 1921, n. 1979, e del R. decreto 4 maggio 1922, n. 638, da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta per le gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostituzione delle terre liberate, e' fissata al 31 dicembre 1922.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato
[8]Data a Roma, addi' 6 agosto 1922.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]FACTA - PARATORE - SOLERI - LUCIANI.
[11]Visto, il guardasigilli: ALESSIO.
Testo in vigore dal 18 settembre 1922 al 16 dicembre 2009
