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[1]Per gli effetti dell'art. 1° dalla legge succitata 23 aprile 1865, si intenderanno aver servito negli eserciti dei Governi provvisori anche i cittadini che nelle guerre della indipendenza degli anni 1848 e 1849 rimasero feriti in modo da non poter partecipare ulteriormente alla campagna di quelli anni, purche' riuniscano le altre condizioni richieste dalla medesima legge 23 aprile 1865.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Monza, addi' 22 luglio 1881.
[4]UMBERTO.
[5]Ferrero. F. Acton.
[6]Visto, il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 5 agosto 1881 al 16 dicembre 2009
