Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 dicembre 1885 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il termine stabilito dall'articolo 18 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Serie 3ª), per estendere ai comuni che ne faranno richiesta tutte o parte delle disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della stessa, e' prorogato di un anno.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 24 dicembre 1885.
[9]UMBERTO.
[10]Depretis. A. Magliani.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1885 al 16 dicembre 2009
