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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'
[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[4]RE D' ITALIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[8]Articolo unico.
[9]Il termine fissato con la legge 20 giugno 1877, n. 3908, per la esecuzione del piano regolatore e di ampliamento della citta' di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane, e' prorogato di anni dieci. 1
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato
[11]Data a Roma, addi' 27 aprile 1916.
[12]TOMASO DI SAVOIA.
[13]Ciuffelli.
[14]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 29 dicembre 1927, n. 2714, convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1928, n. 2775, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine fissato con le leggi 20 giugno 1877, n. 3908 (serie 2ª), e 27 aprile 1916, n. 484, per l'esecuzione del piano regolatore e di ampliamento della citta' di Genova dal lato orientale, nella parte piana delle frazioni suburbane, e' prorogato di anni dieci".
Testo in vigore dal 16 febbraio 1928 al 16 dicembre 2009
