Art. 1
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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]La facolta' data al Ministro della Finanze coll'art. 13 della legge 6 luglio 1883, num. 1445, di concedere ai caffettieri per uso di refrigerante il sale comune al prezzo di lire 25 al quintale, con che sia alterato in modo da non poter servire ad alcun altro uso, e' prorogata per altri due anni.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 28 giugno 1885.
[9]UMBERTO.
[10]A. Magliani.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Pessina.
Testo in vigore dal 7 luglio 1885 al 16 dicembre 2009
