Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1872 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I termini prescritti dalle leggi, nei quali dovranno presentarsi i reclami per disastri sia a nome de' contribuenti sia a nome dei Sindaci, sono prorogati di trenta giorni; e le Autorita' chiamate dalla legge a verificare i danni ed a pronunziare sull'ammessione o ripulsa dei reclami compiranno il loro lavoro entro il mese di ottobre di questo anno.
Testo in vigore dal 7 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
