Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1872 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I contribuenti che non avranno presentato i loro reclami per disastri, a' termini delle leggi vigenti, non godranno della sospensione di cui all'articolo precedente.
Testo in vigore dal 7 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
