Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1894 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Sono prorogati sino al 31 dicembre 1894 gli effetti della legge 28 giugno 1892 n. 296.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 30 giugno 1894.
[10]UMBERTO.
[11]BLANC. P. BOSELLI. E. MORIN. BARAZZUOLI.
[12]Visto, Il Guardasigilli: V. CALENDA DI TAVANI.
Testo in vigore dal 6 luglio 1894 al 9 maggio 2025
