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[1]UMBERTO I
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Il corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione indicati all'articolo 1° della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª) e' prorogato fino al giorno 30 giugno 1881.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 31 dicembre 1880.
[10]UMBERTO.
[11]A. Magliani.
[12]Visto - Il Guardasigilli T. Villa.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1880 al 16 dicembre 2009
