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[1]Durante il corso legale non si intenderanno compresi nel limite fissato per l'emissione dall'art. 7 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª), i biglietti messi in circolazione dagli Istituti e rappresentati da eguale fondo metallico nelle rispettive riserve, che essi sono obbligati a mantenere sotto la vigilanza del Governo.
[2]Sull'ammontare della circolazione corrispondente alla riserva metallica non e' dovuta la tassa di circolazione.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 28 giugno 1885.
[5]UMBERTO.
[6]B. Grimaldi. A. Magliani.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Pessina
Testo in vigore dal 28 giugno 1885 al 16 dicembre 2009
