Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1885 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Durante il corso legale, gli Istituti non potranno variare il saggio dello sconto e dell'interesse delle anticipazioni senza autorizzazione del Governo.

[2]Avranno per altro gli Istituti stessi facolta' di scontare ad un saggio inferiore gli effetti cambiari ceduti dalle Banche popolari, dagli Istituti di credito agricolo e dagli agenti o corrispondenti incaricati del cambio dei biglietti.

[3]La somma degli effetti cosi scontati esistente nel portafoglio di ciascuno Istituto non potra' superare la meta' del capitale utile per la circolazione fissata dall'art. 7 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª).

Testo in vigore dal 28 giugno 1885 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-06-28;3167~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari