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[1]Durante il corso legale, gli Istituti non potranno variare il saggio dello sconto e dell'interesse delle anticipazioni senza autorizzazione del Governo.
[2]Avranno per altro gli Istituti stessi facolta' di scontare ad un saggio inferiore gli effetti cambiari ceduti dalle Banche popolari, dagli Istituti di credito agricolo e dagli agenti o corrispondenti incaricati del cambio dei biglietti.
[3]La somma degli effetti cosi scontati esistente nel portafoglio di ciascuno Istituto non potra' superare la meta' del capitale utile per la circolazione fissata dall'art. 7 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2ª).
Testo in vigore dal 28 giugno 1885 al 16 dicembre 2009
