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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta', della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione e' prorogato al 31 dicembre 1889, ferme le speciali prescrizioni degli articoli 15 della legge 30 aprile 1874 N.° 1920 (serie 2.ª), 16 della legge 7 aprile 1881 N.° 133 (serie 3.ª) e' 2, 3 e 4 della legge 28 giugno 1885, N.° 3167 (serie 3.ª)
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 30 giugno 1889.
[9]UMBERTO.
[10]L. Miceli. Giolitti.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 30 giugno 1889 al 16 dicembre 2009
