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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]La facolta' accordata dall'articolo 10 della legge 29 gennaio 1880, n. 5253, di cedere od alienare i canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni non affrancate in confronto del Demanio, del Fondo per il culto e del Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma, non potra' esercitarsi che dal primo gennaio 1885 in poi. 1
[7]Fino a quando non sia seguita l'aggiudicazione per la cessione o la vendita delle dette rendite e prestazioni, potranno i debitori delle medesime domandarne l'affrancazione secondo le norme e coi privilegi di tasse ed esenzione di emolumenti stabiliti dalla citata legge 29 gennaio 1880.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 22 marzo 1883.
[10]UMBERTO.
[11]A. Magliani.
[12]Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 dicembre 1884, n. 2851
1La L. 31 dicembre 1884, n. 2851 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogato al 1° gennaio 1886 il termine stabilito colla legge 22 marzo 1883, n. 1251, per la cessione od alienazione, giusta l'articolo 10 della legge 29 gennaio 1880, n. 5253, dei canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni non affrancate in confronto del Demanio, del Fondo per il culto e del Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma".
Testo in vigore dal 15 gennaio 1885 al 16 dicembre 2009
