Art. 1
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I termini fissati negli articoli 1, 21 e 27 della legge 8 giugno 1873, n. 1389 (Serie 2ª), modificata con l'altra legge del 29 giugno 1879, n. 4946 (Serie 2ª), per lo affrancamento delle decime feudali nelle provincie meridionali, sono prorogati a tutto il mese di dicembre 1881.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1879 al 16 dicembre 2009
