Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 dicembre 1892 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887 n. 4727 (serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue, gia' prorogati con le leggi 2 luglio 1890 n. 6919 (serie 3ª) e 24 dicembre 1891 n. 698, sono prorogati a tutto il giorno 31 dicembre 1893.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 25 dicembre 1892.
[10]UMBERTO.
[11]Bonacci.
[12]Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1892 al 16 dicembre 2009
