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[1]Alla spesa necessaria per gli ulteriori lavori delle due Commissioni si provvedera' rispettivamente, per la Commissione d'inchiesta sulle spese di guerra, con stanziamento da inscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra per gli esercizi 1921-922 e 1922-923, e per la Commissione d'inchiesta sulle terre liberate, con stanziamento da iscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero delle terre liberate per l'esercizio 1921-922.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 29 dicembre 1921.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]BONOMI - DE NAVA - GASPAROTTO - RAINERI.
[6]Visto, il guardasigilli: RODINO'.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1922 al 16 dicembre 2009
