Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 gennaio 1922 al 22 giugno 1923. Leggi il testo vigente →
[1]Alla legge 18 luglio 1920, n. 999, sono apportate le seguenti modificazioni:
[2]Le lettere c) e d) dell'art. 1 sono modificate come segue:
- c)di accertare, in ordine agli oggetti indicati nei comma a) e b), ogni responsabilita' morale, politica, amministrativa, o giuridica anche in via solidale, ed anche contro gli amministratori di Societa' contraenti, in proprio, per recupero dei lucri indebiti od eccessivi;
- d)di proporre provvedimenti conservativi e definitivi atti a reintegrare l'Erario di cio' che possa risultare doversi ricuperare a norma del comma precedente, e cio' indipendentemente da qualsiasi sentenza o decisione di qualsiasi giurisdizione ordinaria o speciale, anche se passata in cosa giudicata.
[3]I provvedimenti saranno eseguiti con decreto del ministro del tesoro con le norme e coi privilegi stabiliti nell'allegato A del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857.
[4]Contro i provvedimenti definitivi e' ammesso, nel termine di un mese dalla notificazione, reclamo che non sospende la esecuzione del provvedimento. La cognizione del reclamo e' deferita a un collegio arbitrale, che puo' essere diviso, occorrendo, in due sezioni, e sara' composto di cinque membri dei quali tre saranno scelti dai rispettivi primi presidenti, fra i presidenti di sezione e i consiglieri di cassazione della Corte di Roma, ed i consiglieri di Stato e della Corte dei conti e gli altri due saranno per ogni controversia nominati uno dal ministro del tesoro e l'altro dalla parte ricorrente secondo le norme da stabilirsi nel decreto Reale indicato nell'art. 2 della legge 18 luglio 1920, n. 999.
[5]Il detto Collegio decidera' senza essere tenuto ad osservare le forme ed i termini stabiliti per il procedimento davanti l'autorita' giudiziaria.
[6]Il Collegio arbitrale avra' facolta' di sospendere con ordinanza motivata, su domanda degli interessati, sommariamente e sollecitamente istruita, la esecuzione dei provvedimenti definitivi della Commissione d'inchiesta fino al giudizio di merito sul reclamo presentato allo stesso Collegio.
[7]Contro la decisione del Collegio non sara' ammesso alcun mezzo d'impugnazione, salvo il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione ai termini dell'articolo 3, nn. 2 e 3, della legge 31 marzo 1877, n. 3761, sui conflitti di attribuzioni.
[8]All'articolo 7 della stessa legge e' aggiunto il capoverso seguente:
[9]«Le persone interrogate dalla Commissione possono essere sentite con giuramento. Sono ad esse applicabili le disposizioni del capo IV, titolo IV, libro II del codice penale».
[10]Alla stessa legge e' aggiunto il seguente articolo:
[11]7-bis. - Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano pure nei riguardi della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostruzione delle terre liberate e percio' gli articoli 2 e 6 della legge 18 luglio 1920, n. 1005 sono anche essi integrati in armonia a quanto e' disposto con la presente legge.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1922 al 22 giugno 1923
