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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il termine concesso ai comuni del compartimento Ligure Piemontese, dall'articolo 1° della legge 29 giugno 1882, e' prorogato di un anno.1
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 3 luglio 1884.
[9]UMBERTO.
[10]A. Magliani.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Ferracciu'.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 luglio 1885, n. 3205
1La L. 2 luglio 1885, n. 3205 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine concesso ai comuni del compartimento Ligure-Piemontese dall'articolo 1º della legge 29 giugno 1882, n. 837 (Serie 3ª) e dall'articolo unico della legge 3 luglio 1884, n. 2465 (Serie 3ª) e' prorogato di un anno".
Testo in vigore dal 22 luglio 1885 al 16 dicembre 2009
