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[1]E' prorogato di sei mesi il termine stabilito dall'art. 2 della legge 8 luglio 1878, n. 4438 (Serie 2ª), per la inchiesta sull'esercizio delle ferrovie italiane.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 dicembre 1879, n. 5205
1La L. 24 dicembre 1879, n. 5205 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato di sei mesi il termine stabilito dalle leggi 8 luglio 1878, n. 4438 e 19 giugno 1879, n. 4970 (Serie 2ª), per l'inchiesta sull'esercizio delle ferrovie italiane".
L. 1 luglio 1880, n. 5525
2La L. 1 luglio 1880, n. 5525, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' stabilito a tutto il 31 dicembre 1880 il termine di cui nelle leggi 8 luglio 1878, n. 4438, 19 giugno e 24 dicembre 1879, nn. 4970 e 5205 (Serie 2ª), per l'inchiesta sull'esercizio delle ferrovie italiane".
Testo in vigore dal 24 luglio 1880 al 16 dicembre 2009
