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[1]UMBERTO I per grazia di Dio o per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]I Consigli comunali attualmente disciolti, saranno ricostituiti in base alle nuove liste elettorali, approvate secondo la legge 11 luglio 1894, n. 286. Sono in conseguenza prorogati fino allo insediamento dei novelli Consigli i poteri dei RR. Commissari ora in carica.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 15 dicembre 1894.
[9]UMBERTO
[10]CRISPI.
[11]Visto, Il Guardasigilli: V. CALMA DI TAVANI.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1894 al 16 dicembre 2009
