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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]La facolta' di affrancare, secondo le norme della legge 29 gennaio 1880, n. 5253, i canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni in confronto del Demanio dello Stato, del Fondo pel culto e dell'Azienda dell'Asse ecclesiastico di Roma, e' prorogata fino al 1° gennaio 1889.
[7]Fino a quando pero' non sia seguita l'aggiudicazione per la cessione o la vendita di dette rendite o prestazioni, i debitori di esse potranno domandare l'affrancazione secondo le norme e coi privilegi di tassa ed esenzione di emolumenti stabiliti dalla precitata legge 29 gennaio 1880-
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 29 dicembre 1887.
[10]UMBERTO.
[11]Magliani.
[12]Visto, il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1888 al 16 dicembre 2009
