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[1]Il periodo di svolgimento della lotteria di due milioni di lire che il Governo del Re, giusta l'art. 7 della legge 7 luglio 1907, n. 435, fu autorizzato a concedere all'ospedale civico di Palermo, e' trasportato dall'esercizio finanziario 1911-912 a quello 1914-915 per il quale viene elevato da L. 4.400.000 a L. 4.770.000 il massimo limite dell'importo dei biglietti e cartelle che possono annualmente emettersi per tombole e lotterie nazionali, giusta la legge 2 luglio 1908, n. 464.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserte nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

[3]Data a Roma, addi' 23 giugno 1912.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Facta.

[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 24 giugno 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-23;615~art2 · fonte del testo

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