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[1]UMBERTO I
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' data facolta' al Governo del Re di protrarre fino al 31 gennaio 1883 gli effetti della legge 30 maggio 1875, numero 2531 (Serie 2ª), per la introduzione della riforma giudiziaria in Egitto, gia' prorogata colla legge 8 febbraio 1881, numero 28 (Serie 3ª).
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1881.
[10]UMBERTO.
[11]Mancini.
[12]Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009
