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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' mantenuta in vigore al 31 gennaio 1884 la legge 30 maggio 1875, n. 2531 (Serie 2ª), per la introduzione della riforma giudiziaria in Egitto, con tutti gli effetti derivanti dalla legge stessa e dalle successive leggi 8 febbraio 1881, n. 28 (Serie 3ª), e 30 dicembre 1881, n. 561 (Serie 3ª).
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 30 gennaio 1883.
[9]UMBERTO.
[10]Mancini. G. Zanardelli.
[11]Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Testo in vigore dal 2 febbraio 1883 al 16 dicembre 2009
