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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]II Senato e la Camera deputati dei hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il termine per la concessione dei prestiti ai privati, fissato dall'art. 9 della legge 8 luglio 1883, numero 1483 (Serie 3ª), e' prorogato nuovamente a tutto il 31 dicembre 1886.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regna d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 24 dicembre 1885.
[9]UMBERTO.
[10]Depretis. A. Magliani.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1885 al 16 dicembre 2009
