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Nulla sara' innovato fino all'approvazione degli stati di prima previsione del 1879 pei Ministeri indicati nell'art. 1, negli organici, stipendi ed assegnamenti approvati con la legge del bilancio definitivo 1878 pei Ministeri medesimi ed Amministrazioni dipendenti, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1879 al 16 dicembre 2009
