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Fino all'approvazione dello stato di prima previsione dell'entrata e di quelli della spesa pei Ministeri delle Finanze, degli Affari Esteri, della Marina, del Tesoro, dell'Istruzione Pubblica, dell'Interno e della Guerra, per l'esercizio 1879, e non oltre il mese di marzo del corrente anno, il Governo del Re e' autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa secondo le tariffe vigenti ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformita' dei suddetti stati di prima previsione presentati nel 28 settembre e nel 25 novembre 1878 colle variazioni successive, e secondo le disposizioni, i termini e le facolta' contenute nei relativi progetti di legge per la loro approvazione.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1879 al 16 dicembre 2009
