Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1890 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' prorogato a tutto l'anno 1889 il termine assegnato, con la legge 30 dicembre 1884, num. 2848 (Serie 3ª), al Collegio Arbitrale Silano per condurre a termine la decisione degli affari di sua competenza. 1
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 3 febbraio 1887.
[9]UMBERTO.
[10]A. Magliani.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 aprile 1890, n. 6766
1La L. 6 aprile 1890, n. 6766 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogato a tutto l'anno 1890 il termine assegnato colla legge 3 febbraio 1887, n. 4309 (serie 3ª), al Collegio arbitrale Silano, per condurre a termine la decisione degli affari di sua competenza".
Testo in vigore dal 29 aprile 1890 al 16 dicembre 2009
