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[1]VITTORIO EMANUELE II
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]I termini per le iscrizioni e le rinnovazioni di privilegi ed ipoteche, prorogati a tutto dicembre 1868 dalla Legge 28 dicembre 1867, n. 4140, sono nuovamente prorogati a tutto l'anno 1869.
[8]La presente Legge avra' effetto dal 31 dicembre 1868.
[9]1
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dallo Stato.
[11]Dato a Torino addi' 24 dicembre 1868.
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli DE FILIPPO.
[14]G. DE FILIPPO.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 dicembre 1869, n. 5407
1La L. 26 dicembre 1869, n. 5407 ha disposto: - (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini per le iscrizioni e rinnovazioni di privilegi ed ipoteche, prorogati a tutto dicembre 1869 dalla Legge 24 dicembre 1868, n. 4760, sono nuovamente prorogati a tutto giugno 1870"; - (con l'articolo unico, comma 2) che "Questa disposizione non avra' vigore nei territori i quali, prima dell'attuazione del Codice civile vigente, erano soggetti al Codice civile austriaco"; - (con l'articolo unico, comma 3) che "La presente Legge avra' effetto dal giorno 31 dicembre 1869".
Testo in vigore dal 12 gennaio 1870 al 16 dicembre 2009
