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[1]VITTORIO EMANUELE II

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]I termini per le iscrizioni e le rinnovazioni di privilegi ed ipoteche, prorogati a tutto dicembre 1868 dalla Legge 28 dicembre 1867, n. 4140, sono nuovamente prorogati a tutto l'anno 1869.

[8]La presente Legge avra' effetto dal 31 dicembre 1868.

[9]1

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dallo Stato.

[11]Dato a Torino addi' 24 dicembre 1868.

[12]VITTORIO EMANUELE.

[13]Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli DE FILIPPO.

[14]G. DE FILIPPO.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 dicembre 1869, n. 5407

1

La L. 26 dicembre 1869, n. 5407 ha disposto: - (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini per le iscrizioni e rinnovazioni di privilegi ed ipoteche, prorogati a tutto dicembre 1869 dalla Legge 24 dicembre 1868, n. 4760, sono nuovamente prorogati a tutto giugno 1870"; - (con l'articolo unico, comma 2) che "Questa disposizione non avra' vigore nei territori i quali, prima dell'attuazione del Codice civile vigente, erano soggetti al Codice civile austriaco"; - (con l'articolo unico, comma 3) che "La presente Legge avra' effetto dal giorno 31 dicembre 1869".

Testo in vigore dal 12 gennaio 1870 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 gennaio 1870

Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1868 al 12 gennaio 1870.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 dicembre 1869, n. 5407

    La L. 26 dicembre 1869, n. 5407 ha disposto: - (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini per le iscrizioni e rinnovazioni di privilegi ed ipoteche, prorogati a tutto dicembre 1869 dalla Legge 24 dicembre 1868, n. 4760, sono nuovamente prorogati a tutto giugno 1870"; - (con l'articolo unico, comma 2) che "Questa disposizione non avra' vigore nei territori i quali, prima dell'attuazione del Codice civile vigente, erano soggetti al Codice civile austriaco"; - (con l'articolo unico, comma 3) che "La presente Legge avra' effetto dal giorno 31 dicembre 1869".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1868-12-24;4760~art1 · fonte del testo

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