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[1]L'autorizzazione data al Governo del Re, in virtu' dell'art. 1 della legge 30 giugno 1909, n. 394, di esercitare provvisoriamente, fino al 31 dicembre 1909, lo stato di previsione dell'entrata e quelli della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica e del Ministero delle poste e dei telegrafi, e' prorogata fino a che essi non siano rispettivamente tradotti in legge, e non oltre il 31 marzo 1910; ed e' estesa all'emendamento n. 19-ter allo stato di previsione dell'entrata, presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 20 novembre 1909.

[2]E' del pari prorogata al 31 marzo 1910 la facolta', concessa con l'art. 2 della legge stessa, di esercitare provvisoriamente gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia Eritrea e della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1909-910.

[3]Rimangono ferme le limitazioni di cui all'art. 4 della legge predetta.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-12-26;777~art1 · fonte del testo

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