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[1]UMBERTO I
[2]PER GRAZIA Di DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Il termine assegnato coll'art. 2, della legge 4 dicembre 1880, n. 5795, al Collegio arbitramentale Silano, per condurre a termine la decisione degli affari di sua cognizione, e' prorogato a tutto l'anno 1884. 1
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Monza, addi' 27 dicembre 1882.
[10]UMBERTO.
[11]A. Magliani.
[12]Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 dicembre 1884, n. 2848
1La L. 31 dicembre 1884, n. 2848, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogato a lutto l'anno 1886 il termine assegnato con la legge 27 dicembre 1882, num. 1144 (Serie 2ª), al Collegio arbitrale Silano per condurre a termine la decisione degli affari di sua competenza".
Testo in vigore dal 15 gennaio 1885 al 16 dicembre 2009
