Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE II
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]I termini per le iscrizioni e rinnovazioni di privilegi ed ipoteche, prorogati a tutto dicembre 1869 dalla Legge 24 dicembre 1868, n. 4760, sono nuovamente prorogati a tutto giugno 1870.
[8]Questa disposizione non avra' vigore nei territori i quali, prima dell'attuazione del Codice civile vigente, erano soggetti al Codice civile austriaco.
[9]La presente Legge avra' effetto dal giorno 31 dicembre 1869.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[11]Dato a Torino addi' 26 dicembre 1869.
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli M. Raeli.
[14]M. Raeli.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1869 al 15 luglio 1870
