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[1]Nulla sara' innovato, fino all'approvazione degli stati di previsione predetti, negli ordinamenti organici dei servizi pubblici e dei relativi personali, riferentisi agli indicati stati di previsione, nonche' nei modi di pagamento delle pensioni, e negli stipendi ed assegnamenti approvati pei diversi Ministeri e Amministrazioni dipendenti con la legge del bilancio di previsione 1891-92 e con quella di assestamento del bilancio medesimo, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 25 dicembre 1892.
[4]UMBERTO.
[5]Grimaldi.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1892 al 16 dicembre 2009
