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Fino all'approvazione degli stati di prima previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1880, e non oltre il mese di aprile 1880, il Governo del Re e' autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa secondo le tariffe vigenti ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformita' dei detti stati di prima previsione, presentati il 15 settembre 1879, colle variazioni successive fino a quella del 31 dicembre detto anno, e secondo le disposizioni, i termini e le facolta' contenute nei relativi progetti di legge per la loro approvazione.
Testo in vigore dal 26 marzo 1880 al 16 dicembre 2009
